Tetto danneggiato da grandine o vento: cosa fare, perizia e assicurazione
Tetto rovinato da grandine o vento: come proteggerlo, avvisare l’assicurazione, preparare la perizia e perché la scheda danni del Comune non è un rimborso.
Se grandine o vento hanno rovinato il tetto, le cose da fare sono quattro: proteggere la casa dall’acqua con un intervento provvisorio fatto da chi lavora in quota; avvisare l’assicurazione, se la polizza copre gli eventi atmosferici; far stimare i danni con un preventivo dettagliato, che serve anche al perito; segnalare i danni al Comune quando apre una raccolta, sapendo che la segnalazione non dà diritto a un contributo. Per i primi minuti di un’infiltrazione, tra secchi, corrente elettrica e foto, c’è la guida Tetto che perde.
Il telo provvisorio non è una riparazione
Dopo il nubifragio con grandine che il 28 agosto 2026 ha colpito Cremona e diversi comuni della provincia, chi ha ancora un telo sul tetto deve fare i conti con l’autunno: piogge lunghe, vento e poi gelo mettono alla prova fissaggi pensati per pochi giorni. Se il telo si solleva, l’acqua arriva al tavolato e all’isolante e il danno cresce.
- Controllare e fissare di nuovo il telo è un lavoro in quota: lo fa chi ha le protezioni anticaduta, non il proprietario.
- Il Codice civile chiede all’assicurato di fare quanto può per evitare o ridurre il danno (art. 1914): le spese per il telo rientrano qui. Conserva fatture e foto.
- Più si aspetta, più è facile che nasca una discussione con la compagnia su quale parte del danno dipenda dalla grandine e quale dall’acqua entrata dopo.
L’assicurazione: avviso, perizia e tempi
Per la casa conta quello che prevede la tua polizza: grandine e vento sono coperti solo se il contratto comprende gli eventi atmosferici. Leggi le condizioni per sapere quali franchigie, scoperti, limiti ed esclusioni valgono, per esempio sui danni dovuti all’usura del tetto o alla manutenzione mancata.
- Avviso. Va dato entro il termine scritto nella polizza; se non c’è, entro tre giorni da quando il sinistro è avvenuto o da quando l’hai scoperto (art. 1913 del Codice civile). Se il termine è passato, avvisa lo stesso, subito e per iscritto: chi avvisa in ritardo senza dolo non perde il diritto, ma la compagnia può ridurre l’indennizzo in base al pregiudizio che ha subito (art. 1915).
- Tempi. I diritti che nascono dalla polizza si prescrivono in due anni dal giorno del sinistro (art. 2952).
- Perizia. Prima della riparazione definitiva chiedi alla compagnia se il perito deve vedere il tetto. Tieni da parte coppi e tegole rotti, le foto prima e dopo e le parti sostituite.
- Preventivo. Deve elencare voce per voce le quantità e il tipo di elementi rotti, la lattoneria, le opere provvisorie e gli eventuali ponteggi, tenendo separato quello che ha rotto l’evento da quello che è usura o manutenzione arretrata. Per controllare i metri quadrati indicati c’è lo strumento superficie del tetto.
Comune e Regione: la segnalazione non è un rimborso
In Lombardia (province di Cremona e Lodi) dopo un evento grave il Comune può raccogliere le schede dei danni di privati e imprese e segnalarli alla Regione con Ra.S.Da, il servizio regionale per la segnalazione dei danni. La prima segnalazione del Comune va fatta entro 7 giorni dalla constatazione dei danni, salvo proroghe della Regione, quindi i tempi per i cittadini sono brevi: per il nubifragio del 28 agosto 2026 la Regione, su richiesta della Provincia di Cremona, ha prorogato al 13 settembre il termine entro cui i Comuni dovevano inviare le schede.
La scheda è un passaggio necessario, non un diritto. La Regione la indica come condizione per l’eventuale accesso ai contributi, e il Comune di Cremona ha ricordato che la segnalazione non garantisce il contributo, che dipende dai fondi davvero stanziati da Stato o Regione. Per il 28 agosto le schede servono anche al Dipartimento della Protezione civile per valutare la richiesta di stato di emergenza nazionale. Lo stato di emergenza lo delibera il Consiglio dei ministri, anche su richiesta del presidente della Regione; solo dopo, le ordinanze di protezione civile stabiliscono se e come sostenere privati e imprese, nei limiti delle risorse disponibili (D.Lgs. 1/2018, artt. 24 e 25).
In Emilia-Romagna (provincia di Piacenza) Ra.S.Da non si usa, perché è un servizio della Regione Lombardia. Dopo eventi gravi il presidente della Regione può dichiarare lo stato di crisi regionale (legge regionale 1/2005, art. 8) e chiedere al Governo quello di emergenza nazionale. Se e come i privati possano segnalare i danni e chiedere un contributo lo decidono gli atti di ogni singolo evento; moduli e scadenze, quando ci sono, li comunica il Comune.
Le detrazioni. Sostituire tegole o coppi rotti con elementi uguali, su una singola casa, è manutenzione ordinaria, che di regola non rientra nel bonus ristrutturazioni. Cambia se viene dichiarato lo stato di emergenza: allora, spiega l’Agenzia delle Entrate, i lavori per ricostruire o ripristinare l’immobile danneggiato sono agevolati qualunque sia la categoria dell’intervento. Se l’assicurazione ha pagato una parte del danno, chiedi al tuo consulente come incide sulla detrazione. Requisiti e limiti aggiornati sono nella guida al bonus ristrutturazioni e nel calcolatore delle detrazioni.
Riparare o rifare: quali pratiche
- Stessi materiali. Sostituire coppi e tegole rotti, o rifare il manto con gli stessi materiali senza toccare la struttura, è manutenzione ordinaria, per cui di norma non serve una pratica edilizia.
- Materiali diversi, isolamento, struttura. Se il lavoro va oltre, può servire una pratica: le differenze sono spiegate in CILA o SCIA e lo strumento Che permesso serve aiuta a orientarsi.
- Aree vincolate. I parchi regionali, come quelli dell’Adda Sud, del Serio e dell’Oglio, sono tutelati per legge come paesaggio (D.Lgs. 42/2004, art. 142), come le fasce lungo molti fiumi. Lì rifare il manto con i materiali e le finiture che c’erano non richiede l’autorizzazione paesaggistica; con materiali diversi serve quella semplificata (D.P.R. 31/2017). Il Comune sa dire se la casa ricade nel vincolo e se servono altri pareri.
- Eternit. Se le lastre rotte sono di cemento-amianto, non toccare i frammenti e leggi cosa prevedono Lombardia ed Emilia-Romagna.
Quando serve un tecnico
- Struttura. Travi o travetti incrinati, spostati o colpiti da rami, cornicioni lesionati, falde che si sono abbassate: prima di rifare il manto un tecnico deve valutare la struttura, e gli interventi sulle parti strutturali vanno progettati.
- Perizia. Per un preventivo chiaro per il perito e, se la polizza lo prevede, per affiancarti un perito di fiducia.
- Pratiche e vincoli. Quando la riparazione cambia materiali o struttura, o la casa è in un’area tutelata.
Se è un capannone o una stalla
Le imprese iscritte al registro delle imprese devono assicurare terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature contro le calamità naturali (legge 213/2023, art. 1, commi 101–111). La legge però elenca come eventi da assicurare sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni: grandine e vento non ci sono. Per i danni di una grandinata al capannone serve una copertura per gli eventi atmosferici, se il contratto la prevede.
- Se l’impresa non ha stipulato la polizza obbligatoria, la legge chiede di tenerne conto quando si assegnano contributi pubblici, compresi quelli per le calamità (comma 102).
- Le imprese agricole sono escluse da questo obbligo (comma 111): per la stalla o il fienile di un’azienda agricola valgono le polizze che l’azienda ha scelto, e i danni agricoli seguono una procedura propria, da verificare con l’associazione o il centro di assistenza agricola.
- Lucernari e lastre danneggiate possono cedere sotto il peso di una persona: prima di qualunque lavoro sulla copertura va accertato che regga, e se la resistenza è dubbia servono tavole, sottopalchi e dispositivi anticaduta (D.Lgs. 81/2008, art. 148).
Per un edificio produttivo o agricolo c’è la pagina Rifacimento coperture industriali. Se invece il tetto di casa va riparato o rifatto, nella pagina Rifacimento tetti trovi cosa comprende il lavoro, dalla struttura alla lattoneria, e come chiedere un sopralluogo.
Domande frequenti
Ho avvisato l’assicurazione dopo più di tre giorni: perdo l’indennizzo?
Non per forza. Se il ritardo non è voluto, la compagnia può ridurre l’indennizzo in base al pregiudizio che ha subito; la perdita del diritto è prevista per chi non avvisa con dolo (art. 1915 del Codice civile). Avvisa comunque subito, per iscritto: i diritti che nascono dalla polizza si prescrivono in due anni dal giorno del sinistro (art. 2952).
Il telo provvisorio lo paga l’assicurazione?
Se il danno è coperto dalla polizza, le spese fatte per evitarlo o ridurlo, come un telo o una copertura provvisoria, per il Codice civile sono a carico della compagnia nella stessa proporzione in cui la casa è assicurata rispetto al suo valore al momento del sinistro, anche se il telo non è bastato, salvo che la compagnia dimostri che sono state fatte in modo sconsiderato (art. 1914). Conserva fattura e foto e mostrale al perito.
La compagnia offre meno del preventivo: cosa posso fare?
Chiedi per iscritto come è stata calcolata la cifra e controlla se la polizza prevede una perizia con un perito scelto da te. Poi puoi fare un reclamo scritto alla compagnia: se non risponde entro 45 giorni o la risposta non ti soddisfa, entro 12 mesi dal reclamo puoi ricorrere online all’Arbitro assicurativo, che per le richieste di denaro nei rami danni decide fino a 25.000 euro.
Fonti
- Codice civile, artt. 1913, 1914, 1915 e 2952: avviso del sinistro, salvataggio e prescrizione (Normattiva)
- Arbitro assicurativo presso l’IVASS: presupposti per il ricorso
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101–111: assicurazione obbligatoria delle imprese contro le calamità naturali (Normattiva)
- Regione Lombardia: segnalazione danni, servizio Ra.S.Da (aggiornamento del 15/5/2026)
- Comune di Cremona: schede Ra.S.Da per i danni del nubifragio del 28 agosto (31/8/2026, aggiornato il 15/9/2026)
- Provincia di Cremona: schede Ra.S.Da per la grandinata del 28 agosto, termine prorogato al 13 settembre (4/9/2026)
- Agenzia delle Entrate: Ristrutturazioni edilizie, le agevolazioni fiscali (febbraio 2026)
- D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, allegato A, punto A.2, e allegato B, punto B.4: interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o con procedura semplificata (Normattiva)