Eternit sul tetto: cosa deve fare il proprietario in Lombardia e in Emilia-Romagna
Eternit sul tetto: nessun obbligo di toglierlo se è in buono stato. In Lombardia notifica NA/1 e Indice di Degrado, in Emilia-Romagna controlli e AUSL.
L’eternit sul tetto della casa, del box o di una tettoia non va tolto per forza: nessuna legge obbliga a rimuovere il cemento-amianto in buono stato. La legge chiede però di tenerlo sotto controllo e di bonificarlo quando si rovina. Cosa deve fare il proprietario cambia con la regione:
- in Lombardia (province di Cremona e Lodi) l’amianto va segnalato all’ATS con il modulo NA/1 e il tetto va valutato con l’Indice di Degrado, che dice se bonificare ed entro quando;
- in Emilia-Romagna (provincia di Piacenza) non c’è un modulo da inviare: valgono le regole nazionali su controllo e manutenzione, con le linee guida regionali per giudicare il tetto.
Le regole che valgono ovunque
L’amianto è vietato dalla legge 257 del 1992, ma quello già posato può restare. Le lastre ondulate sono amianto compatto: se sono integre trattengono le fibre, che si liberano soprattutto dove la lastra è consumata da pioggia, gelo e muschi, o rotta.
Il D.M. 6 settembre 1994 indica come riconoscere il degrado delle coperture e tre modi di bonificare: rimozione; incapsulamento, cioè un prodotto che lega le fibre e riveste le lastre; sovracopertura, cioè un tetto nuovo sopra il vecchio, se la struttura regge il peso in più.
Il decreto prevede anche un programma di controllo e manutenzione, che le indicazioni di Lombardia ed Emilia-Romagna chiedono a ogni proprietario: un responsabile dei controlli, un documento che dica dove si trova l’amianto, misure di sicurezza anche per pulizie e piccole manutenzioni, informazioni a chi abita o lavora nell’edificio.
Due precisazioni. La comunicazione all’azienda sanitaria prevista dalla legge nazionale (art. 12 della legge 257/1992) riguarda solo l’amianto friabile, non le lastre del tetto. E prima di demolizioni, manutenzioni o ristrutturazioni l’impresa deve individuare i materiali che possono contenere amianto, anche chiedendo informazioni al proprietario (art. 248 del D.Lgs. 81/2008); dal 24 gennaio 2026 (D.Lgs. 213/2025), negli edifici costruiti prima della legge del 1992, se le informazioni mancano li fa esaminare da un operatore qualificato prima di iniziare. Conviene quindi tenere a portata di mano i documenti sull’amianto della casa.
In Lombardia: notifica NA/1 e Indice di Degrado
La notifica. La legge regionale 17 del 2003 (art. 6) chiede a chi possiede edifici, impianti o luoghi con amianto di comunicarlo all’ATS con il modulo NA/1, se non l’ha già fatto. In provincia di Cremona l’ente è l’ATS Val Padana; in quella di Lodi l’ATS Città Metropolitana di Milano, a cui il modulo va inviato via PEC, al Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria. Trovi le loro pagine nei link utili. Chi non comunica rischia una sanzione da 100 a 1.500 euro, applicata dal Comune; se l’ATS trova amianto non comunicato, il Comune ordina anche di valutarne lo stato e di inviare la valutazione entro 30 giorni (art. 8 bis).
La valutazione. Per le coperture si usa l’Indice di Degrado del decreto regionale 13237 del 2008: un punteggio sullo stato delle lastre (consistenza, crepe, stalattiti, fibre in superficie) e sulla posizione, per esempio finestre vicine o scuole e luoghi di cura entro 300 metri, moltiplicato per un fattore che cresce con l’età del tetto.
| Indice di Degrado | Cosa prevede il protocollo regionale |
|---|---|
| Fino a 25 | Nessuna bonifica; nuova valutazione ogni 2 anni |
| Oltre 25 e fino a 44 | Bonifica entro 3 anni: rimozione, incapsulamento o sovracopertura |
| 45 o più | Rimozione entro 12 mesi |
Con danni evidenti, come crepe, fessure o rotture, su più del 10% della superficie l’indice non si calcola: si procede alla bonifica, preferendo la rimozione. Se l’indice resta sotto 45, cioè non porta alla rimozione entro 12 mesi, il proprietario deve comunque seguire il programma di controllo.
In Emilia-Romagna: controllo, linee guida e AUSL
In provincia di Piacenza non c’è una notifica come l’NA/1: il proprietario attua il programma di controllo del D.M. del 1994, come ricordano AUSL e Regione, e all’AUSL arriva il piano di lavoro dell’impresa quando si bonifica.
Per giudicare il tetto la Regione ha pubblicato delle linee guida (revisione 2021). Il punteggio riguarda solo lo stato delle lastre; finestre o balconi vicini, luoghi frequentati, scuole o luoghi di cura non aggiungono punti, ma accorciano i tempi. Le linee guida non sono un obbligo di legge: un documento di Regione e ANCI Emilia-Romagna del 2019 le definisce strumenti utili ma non vincolanti. Indicano:
- discreto (5–10 punti): nuova valutazione almeno ogni 3 anni e una procedura per i lavori di manutenzione;
- scadente (11–20): valutazione ogni anno e bonifica entro 3 anni, entro 1 anno se il tetto è vicino a luoghi frequentati, scuole o luoghi di cura;
- pessimo (21–27): bonifica entro 18 mesi, preferendo la rimozione; negli stessi casi delicati, rimozione entro 6 mesi.
Lo stesso documento prevede che, dopo una segnalazione, il Comune chieda al proprietario la valutazione dello stato, il programma di manutenzione e il nome del responsabile; con un degrado evidente, per esempio lastre danneggiate da un evento calamitoso, tratta il caso con priorità e può chiedere la bonifica, privilegiando la rimozione. Con il tetto in cattivo stato la Regione indica di rivolgersi al Dipartimento di sanità pubblica dell’AUSL e a un’impresa abilitata.
Chi può togliere l’eternit e cosa controllare
In entrambe le regioni, di regola, la rimozione la esegue un’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali, categoria 10, «bonifica dei beni contenenti amianto» (art. 256 del D.Lgs. 81/2008 e art. 212 del D.Lgs. 152/2006), che invia il piano di lavoro all’ATS o all’AUSL almeno 30 giorni prima di iniziare, salvo urgenze. Per le lastre del tetto serve la sottocategoria 10A; l’iscrizione alla 10B vale anche per la 10A. Le eccezioni riguardano solo le piccole quantità (più sotto).
Chi commissiona il lavoro deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese (art. 90 del D.Lgs. 81/2008): con l’amianto significa anzitutto controllare l’iscrizione sul sito dell’Albo, nella sezione «Elenchi iscritti», cercando la ragione sociale e la categoria 10A o 10B.
Per piccole quantità di amianto compatto nelle abitazioni ci sono due strade, solo nei Comuni dove sono attive: in Lombardia un servizio comunale, con rimozione e smaltimento a cura di un’impresa abilitata, per esempio per le lastre di un box fino a 30 m²; in Emilia-Romagna la microraccolta (DGR 1071/2019), con cui il proprietario può togliere da sé piccole quantità di manufatti in buono stato, presentando un piano all’AUSL. Le lastre rotte ne restano fuori. Prima di toccare qualunque lastra, chiedi al Comune o all’ATS o AUSL.
Quando serve un tecnico
- Per la valutazione. Bisogna controllare da vicino la consistenza delle lastre: è un lavoro in quota, con protezioni contro cadute e fibre, non da fare da soli. Per l’ATS di Milano l’Indice di Degrado va eseguito, e se serve firmato, da personale qualificato, per esempio un ingegnere, un architetto, un geometra o un tecnico con il patentino regionale per l’amianto.
- Se non sai se è amianto. Lo dice l’analisi di un campione, prelevato da personale specializzato, in un laboratorio qualificato (elenco sul sito del Ministero della Salute).
- Per scegliere la bonifica. La sovracopertura richiede il calcolo dei carichi che la struttura può portare; il tetto nuovo, di solito, una pratica edilizia: vedi CILA o SCIA.
Lastre rotte dalla grandine: cosa fare e cosa no
Dalle lastre incrinate o rotte da grandine e vento le fibre si liberano più facilmente.
Cosa fare
- Guarda e fotografa i danni da terra o da una finestra: le foto servono anche all’assicurazione (vedi Tetto che perde).
- Se sono caduti pezzi in cortile o in giardino, tieni lontani bambini e animali.
- In Lombardia, con rotture evidenti su più del 10% del tetto il protocollo prevede la bonifica, preferendo la rimozione; altrimenti fai aggiornare l’Indice di Degrado da un tecnico qualificato. In Emilia-Romagna chiedi indicazioni al Dipartimento di sanità pubblica dell’AUSL.
Cosa non fare
- Non salire sul tetto: le lastre possono sfondarsi.
- Non spazzare le lastre, non pulire le grondaie e non usare l’idropulitrice.
- Non spezzare, tagliare o forare le lastre e non passare sui frammenti con il tosaerba.
- Non spostare i pezzi caduti e non metterli nei bidoni: per l’amianto finito a terra valgono le regole dei rifiuti pericolosi. Per la raccolta chiedi al Comune, all’ATS o all’AUSL, oppure affidala a un’impresa iscritta all’Albo, categoria 10.
Se il tetto va bonificato e rifatto, nella pagina Rimozione amianto ed eternit trovi come si organizza il cantiere, dal piano di lavoro alla copertura nuova.
Domande frequenti
La notifica all’ATS serve anche per un box o una piccola tettoia?
In Lombardia sì: la legge regionale 17/2003 chiede di comunicare la presenza di amianto in edifici, impianti e luoghi, senza soglie minime. In Emilia-Romagna non c’è una notifica da fare: resta il controllo dello stato delle lastre.
Se incapsulo le lastre o le copro con un tetto nuovo, ho finito?
No, perché l’amianto resta dov’è. Dopo l’incapsulamento o la sovracopertura servono controlli periodici e la manutenzione dei trattamenti (D.M. 6/9/1994); il protocollo lombardo ricorda che l’incapsulamento non esonera dal verificare lo stato della copertura. Solo la rimozione toglie l’amianto in modo definitivo.
La bonifica dall’amianto si può detrarre?
Sulle abitazioni e sulle loro pertinenze sì: rientra nel bonus ristrutturazioni anche quando non fa parte di una ristrutturazione, smaltimento compreso, e si recupera in 10 rate annuali. Aliquote, limiti e requisiti aggiornati sono nella nostra guida al bonus ristrutturazioni; per fare due conti c’è il calcolatore delle detrazioni.
Fonti
- Legge 27 marzo 1992, n. 257, cessazione dell’impiego dell’amianto, artt. 1 e 12 (Normattiva)
- D.M. Sanità 6 settembre 1994, allegato, punti 3, 4 e 7 (Gazzetta Ufficiale, S.G. n. 220 del 20/9/1994, S.O. n. 129)
- D.Lgs. 81/2008, artt. 90, 248 e 256 (Normattiva)
- D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 sull’amianto (Gazzetta Ufficiale, S.G. n. 6 del 9/1/2026)
- D.Lgs. 152/2006, art. 212: Albo nazionale gestori ambientali (Normattiva)
- Albo nazionale gestori ambientali: elenchi delle imprese iscritte
- L.R. Lombardia 29 settembre 2003, n. 17, artt. 6 e 8 bis (Norme Lombardia)
- D.d.g. Sanità Lombardia 18 novembre 2008, n. 13237, protocollo con l’Indice di Degrado (BURL, Serie Ordinaria n. 50 del 9/12/2008, pp. 3621–3622)
- Regione Lombardia: indicazioni per la rimozione e lo smaltimento di manufatti in cemento-amianto da utenze domestiche (FAQ per i cittadini)
- ATS Val Padana: amianto, notifica e Piano regionale amianto
- ATS Città Metropolitana di Milano: amianto negli ambienti di vita e adempimenti del proprietario
- ATS Città Metropolitana di Milano: adempimenti in caso di presenza di amianto (rev. 1, dicembre 2023)
- Regione Lombardia: criteri per i servizi comunali di rimozione dell’amianto dalle abitazioni (DGR X/3494/2015)
- Regione Emilia-Romagna: valutare lo stato di conservazione delle coperture e linee guida (rev. 2021)
- Regione Emilia-Romagna e ANCI Emilia-Romagna: linee di indirizzo per la gestione delle segnalazioni (18/11/2019)
- Regione Emilia-Romagna, Piano regionale amianto: F.A.Q. (proprietari, cattivo stato, microraccolta)
- Regione Emilia-Romagna: microraccolta dell’amianto (DGR 1071/2019)
- Regione Emilia-Romagna: gestione dei materiali contenenti amianto per il cittadino (cosa non fare con le coperture)
- AUSL di Piacenza: amianto
- Agenzia delle Entrate: Ristrutturazioni edilizie, le agevolazioni fiscali (febbraio 2026)